Art. 145
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Gli autori delle opere indicate nell'articolo precedente hanno altresi' diritto ad una percentuale sul maggior valore che gli esemplari originali delle proprie opere abbiano ulteriormente conseguito nelle successive vendite pubbliche, ragguagliata alla differenza tra i prezzi dell'ultima vendita pubblica e di quella immediatamente precedente.
Testo vigente dal 16 luglio 1941 al 9 aprile 2006 · versione 0 su Normattiva