Art. 146
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Le percentuali previste dai precedenti articoli sono dovute soltanto se il prezzo di vendita sia superiore a lire mille per i disegni e le stampe, a lire cinquemila per le pitture e a lire diecimila per le sculture. Esse sono a carico del proprietario venditore.
Testo vigente dal 16 luglio 1941 al 9 aprile 2006 · versione 0 su Normattiva