Art. 155
Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.
Testo vigente dal 9 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 34 su Normattiva
Apro la norma…
Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.
Testo vigente dal 9 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 34 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 9
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima e' ammesso a far valere i diritti dell'autore, finche' questi non si sia rivelato. Questa disposizione non si applica allorche' si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo…
Art. 21
L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualita' di autore. Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome…
urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art155 · fonte su Normattiva