Art. 159

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[1]La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente non puo' avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonche' gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non possono essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

[2]Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui si tratta puo' essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato puo' chiedere a sue spese la separazione di questa parte nel proprio interesse.

[3]Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui si chiede la rimozione o la distruzione, hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne puo' ordinare d'ufficio il deposito in un pubblico museo.

[4]Il danneggiato puo' sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

[5]I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.

Testo vigente dal 16 luglio 1941 al 22 aprile 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art159 · fonte su Normattiva