Art. 160
La rimozione o la distruzione non puo' essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto, il sequestro puo' essere autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva