Art. 162
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[1]I provvedimenti previsti nel precedente articolo sono autorizzati, su ricorso della parte interessata, con decreto del pretore del mandamento dove i provvedimenti stessi devono essere eseguiti, per qualunque valore, a meno che vi sia lite pendente fra le parti, nel qual caso sono autorizzati con decreto del pretore o del giudice istruttore, quando la lite pende innanzi a magistratura collegiale.
[2]Se vi sia urgenza, i provvedimenti possono, anche in questo caso, essere autorizzati dal pretore del mandamento dove devono eseguirsi.
[3]Con lo stesso decreto puo' essere imposta al richiedente la prestazione di una idonea cauzione.
[4]Salvo il caso di pericolo nel ritardo, l'autorita' giudiziaria prima di provvedere sul ricorso, deve chiamare in camera di consiglio per sommarie informazioni la parte a carico della quale il provvedimento dovrebbe essere eseguito per essere sentita nel contradditorio della parte istante.
[5]Il decreto e' notificato, prima dell'esecuzione o contemporaneamente all'esecuzione stessa, alla parte contro la quale deve essere eseguito. La esecuzione e' fatta per mezzo di ufficiale giudiziario con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu' periti, nominati nel decreto suddetto.
[6]Trattandosi di pubblici spettacoli non si applicano all'esecuzione del decreto le limitazioni di giorni e di ore fissate per atti di questa natura dal Codice di procedura civile.
Testo vigente dal 16 luglio 1941 al 19 settembre 2000 · versione 0 su Normattiva