Art. 167
I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:
- a)da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;
- b)da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.
Testo vigente dal 22 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva