Art. 170
L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrita' dell'opera puo' condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva