Art. 176
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Il diritto demaniale e' dovuto anche sulle rappresentazioni od esecuzioni pubbliche e sulle radiodiffusioni di elaborazioni tutelate delle opere di pubblico dominio indicate nell'articolo precedente. In tal caso, fermi restando i diritti dell'autore della elaborazione, l'ammontare del diritto demaniale e' determinato nella meta' di quanto sarebbe dovuto se la rappresentazione o radiodiffusione avesse avuto per oggetto l'opera di pubblico dominio nella sua forma originale.
Testo vigente dal 16 luglio 1941 al 2 marzo 1997 · versione 0 su Normattiva