Art. 178
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[1]Ai fini della corresponsione del diritto previsto all'articolo precedente, ogni esemplare delle opere suddette destinate allo spaccio deve essere contrassegnato dall'Ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, e a cura dell'editore.
[2]Il diritto e' corrisposto per ogni esemplare effettivamente venduto secondo le norme del regolamento.
Testo vigente dal 16 luglio 1941 al 11 giugno 1993 · versione 0 su Normattiva