Art. 178

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1941 al 11 giugno 1993. Leggi il testo vigente →

[1]Ai fini della corresponsione del diritto previsto all'articolo precedente, ogni esemplare delle opere suddette destinate allo spaccio deve essere contrassegnato dall'Ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, e a cura dell'editore.

[2]Il diritto e' corrisposto per ogni esemplare effettivamente venduto secondo le norme del regolamento.

Testo vigente dal 16 luglio 1941 al 11 giugno 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art178 · fonte su Normattiva