Art. 186
[1]Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri.
[2]Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocita' o di parita' di trattamento, detto patto e' interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti. 2
[3]((Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la formalita' prevista quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si riterra' soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82
2Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 186 comma secondo, 187, 188, 189 comma secondo, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sospesa."
Testo vigente dal 29 aprile 2003, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva