Art. 188
[1]L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono, e' accertata e regolata con decreto Reale da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
[2]La durata della protezione dell'opera straniera non puo' in nessun caso eccedere quella di cui l'opera gode nello Stato di cui e' cittadino l'autore straniero.
[3]Se la legge di detto Stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera e' sottoposta in Italia ad una norma equivalente.
[4]Se la legge di detto Stato sottopone la protezione alla condizione dell'adempimento di formalita', di dichiarazioni di riserva o di depositi di copie dell'opera, o ad altre formalita' qualsiasi, l'opera straniera e' sottoposta in Italia a formalita' equivalenti determinate col decreto Reale.
[5]Il decreto Reale puo' altresi' sottoporre la protezione dell'opera straniera all'adempimento di altre particolari formalita' o condizioni.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82
2Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 186 comma secondo, 187, 188, 189 comma secondo, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sospesa."
Testo vigente dal 13 settembre 1946, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva