Art. 190
[1]E' istituito presso il Ministero della cultura popolare un Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
[2]Il Comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e da' pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da speciali disposizioni.
[3]((Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4.))
Testo vigente dal 29 aprile 2003, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva