Art. 199
[1]La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l'entrata in vigore della legge medesima.
[2]Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore, in conformita' delle disposizioni vigenti.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva