Art. 201
Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti gia' fabbricati prima della entrata in vigore di questa legge, che vengono sottoposti per la prima volta all'obbligo del deposito o di altre formalita', detto deposito e dette formalita' devono essere adempiute nei termini e secondo le norme stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva