Art. 22
[1]I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
[2]Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non e' piu' ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva