Art. 24
[1]Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.
[2]Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.
[3]Quando le persone indicate nel primo comma siano piu' e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorita' giudiziaria, sentito il pubblico ministero. E' rispettata, in ogni caso, la volonta' del defunto, quando risulti da scritto.
[4]Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo del titolo terzo.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva