Art. 27-bis
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((La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma)).
Testo vigente dal 15 gennaio 1993 al 25 febbraio 1996 · versione 12 su Normattiva