Art. 33
In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva