Art. 34
[1]L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.
[2]Il profitto della utilizzazione economica e' ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.
[3]Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.
[4]Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.
[5]Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto dei casi seguenti.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva