Art. 47
[1]Il produttore ha facolta' di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.
[2]L'accertamento delle necessita' o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o piu' degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente legge, e' fatta da un collegio di tecnici nominato dal Ministro per la cultura popolare, secondo le norme fissate dal regolamento.
[3]Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva