Art. 4
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresi' protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva