Art. 58
Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, e' dovuto all'autore un equo compenso, che e' determinato periodicamente d'accordo fra l'((Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE))) e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente.
Testo vigente dal 19 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 26 su Normattiva