Art. 62
I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno e' riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:
- a)titolo dell'opera riprodotta;
- b)nome dell'autore;
- c)nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
- d)data della fabbricazione.
Testo vigente dal 29 aprile 2003, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva