Art. 69-sexies
(( I titolari dei diritti possono richiedere di porre fine allo status di opera orfana in relazione ai diritti loro spettanti rivendicando la titolarita' presso le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1. In caso di controversia sulla titolarita' dei diritti si applica il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 194-bis. 3. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica prontamente all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, per la registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile, qualsiasi modifica dello status di opera orfana)) 43
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163
43Il D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le predette disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014".
Testo vigente dal 25 novembre 2014, tuttora in vigore · versione 47 su Normattiva