Art. 71
Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purche' l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
Testo vigente dal 29 aprile 2003, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva