Art. 78
Il produttore di fonogrammi e' la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilita' della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni. E' considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.
Testo vigente dal 29 aprile 2003, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva