Art. 82
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di ((artisti interpreti)) e di artisti esecutori:
- 1)coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;
- 2)i direttori dell'orchestra o del coro;
- 3)i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per se' stante e non di semplice accompagnamento.
Testo vigente dal 31 dicembre 1994, tuttora in vigore · versione 14 su Normattiva