Art. 85-quinquies

I termini finali di durata del diritti previsti dal capi I, I-bis, II, III, III-bis, e dal presente capo del titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma.

Testo vigente dal 14 giugno 1997, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art85quinquies · fonte su Normattiva