Art. 168

[1]Prescrizione del credito dei libretti

[2]Sono prescritti a favore dell'Amministrazione delle poste i crediti dei libretti con il decorso:

  • a)di un anno, quando non siano superiori a lire cento fra capitale e interessi;
  • b)di cinque anni, quando non siano superiori a lire mille tra capitale e interessi;
  • c)di trenta anni, quando si tratti di credito superiore a lire mille tra capitale e interessi. I detti termini di prescrizione si computano per interi anni solari a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'ultima operazione o richiesta o diffida da parte dell'interessato. Per i libretti lasciati in custodia al Ministero, la sola iscrizione degli interessi maturati non e' valida ad interrompere il corso della prescrizione. Per i libretti appartenenti a minori, i detti termini di prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore eta'. 29a
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284

29a

Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".

Testo vigente dal 1 settembre 1999, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art168 · fonte su Normattiva