Art. 86
[1]All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto e' usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale e' stato composto.
[2]Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto e' stato adoperato.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva