Art. 91
[1]La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche e' lecita, contro pagamento di un equo compenso che e' determinato nelle forme previste dal regolamento.
[2]Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
[3]La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualita' od aventi comunque pubblico interesse, e' lecita contro pagamento di un equo compenso.
[4]Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva