Art. 92
[1]Il diritto esclusivo sulle fotografie dura ((settant'anni)) dalla produzione della fotografia.
[2]COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19.
[3]COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19.
[4]COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "E' egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori della ingegneria (capo VII)."
Testo vigente dal 18 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 67 su Normattiva