Art. 94
Il consenso indicato all'articolo precedente non e' necessario quando la conoscenza dello scritto e' richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva