Art. 98
[1]Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione puo' dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
[2]Il nome del fotografo, allorche' figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.
[3]Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva