Art. 9
[1]Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima e' ammesso a far valere i diritti dell'autore, finche' questi non si sia rivelato.
[2]Questa disposizione non si applica allorche' si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva