Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche alle ostetriche che intendano svolgere la loro attivita' nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato. L'istituzione del rapporto di lavoro tra le ostetriche di cui all'articolo 1 della presente legge e le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e' disciplinata ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Testo vigente dal 22 giugno 1985
