Art. 12
Legge regolatrice del processo
Il processo civile che si svolge in Italia e' regolato dalla legge italiana.
Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Legge regolatrice del processo
Il processo civile che si svolge in Italia e' regolato dalla legge italiana.
Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO Traduzione in lingua italiana - Requisito di validità dell’atto - Esclusione - Fondamento - Nomina di un traduttore ex art. 123 c.p.c. - Facoltà - Presupposti.
La traduzione in italiano della procura speciale alle liti rilasciata all'estero e della relativa attività certificativa non integra un requisito di validità dell'atto, dal momento che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per quelli prodromici al processo, avendo il giudice la facoltà (ma non l'obbligo) di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno ove sia in grado di comprendere il significato di tali documenti oppure non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte.
Riguarda ancheart. 83 Codice di procedura civileart. 122 Codice di procedura civileart. 123 Codice di procedura civile
Precedenti: 668399-01, 648221-01, 674041-02, 657197-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art12 · fonte su Normattiva