Art. 2 — Convenzioni internazionali
Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terra' conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.
Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva