Art. 21
Commorienza
Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva.
Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva