Art. 24
Diritti della personalita'
L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalita' sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilita' per fatti illeciti.
Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva