Art. 28 — Forma del matrimonio
Il matrimonio e' valido, quanto alla forma, se e' considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva