Art. 29
Rapporti personali tra coniugi
I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o piu' cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata.
Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva