Art. 35
Riconoscimento di figlio
[1]((
[2]Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.
[3]))
[4]La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale.
[5]La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti