Art. 50Giurisdizione in materia successoria

In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:

  • a)se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
  • b)se la successione si e' aperta in Italia;
  • c)se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica e' situata in Italia;
  • d)se il convenuto e' domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;
  • e)se la domanda concerne beni situati in Italia.

Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art50 · fonte su Normattiva