Art. 22
Scomparsa, assenza e morte presunta
[1]I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.
[2]Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:
- a)se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana;
- b)se l'ultima residenza della persona era in Italia;
- c)se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta può produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti