Art. 65Riconoscimento di provvedimenti stranieri

Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacita' delle persone nonche' all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalita' quando essi sono stati pronunciati dalle autorita' dello Stato la cui legge e' richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorita' di altro Stato, purche' non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art65 · fonte su Normattiva