Art. 68 — Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero
Le norme di cui all'articolo 67 si applicano anche rispetto all'attuazione e all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva.
Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva