Art. 268 (Codice penale militare di guerra) — Atti di polizia giudiziaria in terrltorib estero occupato
Se in territorio estero occupato dalle forze armate dello Stato italiano occorre procedere a ispezioni, perquisizioni o arresti in case private o stabilimenti pubblici, l'ufficiale di polizia giudiziaria italiano vi procede direttamente.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva