Art. 268 (Codice penale militare di guerra)Atti di polizia giudiziaria in terrltorib estero occupato

Se in territorio estero occupato dalle forze armate dello Stato italiano occorre procedere a ispezioni, perquisizioni o arresti in case private o stabilimenti pubblici, l'ufficiale di polizia giudiziaria italiano vi procede direttamente.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art268 · fonte su Normattiva