Ai fini dell'assicurazione di malattia per i lavoratori di cui all'art. 1, comma primo, della presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, e le altre norme vigenti in materia di assicurazione di malattia per i lavoratori dell'industria. Qualora i lavoratori di cui trattasi siano addetti alla lavorazione della foglia di tabacco prodotta sui fondi di proprieta' del concessionario speciale, della di lui moglie e dei figli non coniugati, si applicano nei loro confronti, ai fini indicati nel comma precedente, le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 981, e le altre norme vigenti in materia di assicurazione di malattia per i lavoratori dell'agricoltura, nonche' le norme di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, in ordine all'accertamento e alla riscossione dei contributi unificati in agricoltura.
Testo vigente dal 26 aprile 1952
